IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria
2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista
la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le
politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del
titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente
paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito
di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni
aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo.
A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti
comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o
produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore:
qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2)
l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato
o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore:
qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio
della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di
cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo,
l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di
consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia
convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore,
assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'; f) riparazione: nel
caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo
conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si
applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale
della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al
quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla
descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il
venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano
la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene
e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche
dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d)
sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato
da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del
contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non
vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il
consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria
diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali
forniti dal consumatore. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni
pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata
adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo
da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene
di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di
conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e'
equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa
nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il
prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo
installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e'
responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita'
esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di
conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della
conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi
terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o
alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e
nono. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il
bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto
all'altro. Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non
vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di
conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le
sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e
non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della
natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il
bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento
alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i
materiali. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o
alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto; c)
la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la
somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del
difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro
rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia
gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo,
con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di
cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno
specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di
conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e'
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione,
non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto
di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad
un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena
contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di
regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il
venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo'
agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore
e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di
conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del
bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater,
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il
termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e'
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha
occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale
data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti
non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine
di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia
stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del
termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia
convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le
modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa
pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a)
la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il
domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia
deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non
rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque
valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). -
E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di
conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti
riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo
dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di
beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui
all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non
inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con
il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies
(Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo
non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre
norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2. Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati
per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le
disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto
dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul
mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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